SEZIONI DELLA PAGINA
- 1 Esiste ancora una lista di cani pericolosi in Italia?
- 2 Assicurazioni per cani e razze pericolose
- 3 La storia della lista: dall’ordinanza Sirchia all’abolizione del 2009
- 4 Quali razze erano nella lista dei cani pericolosi?
- 5 Cosa prevede la normativa attuale
- 6 Sanzioni e responsabilità del proprietario
- 7 FAQ (Domande Frequenti)
Esiste ancora una lista di cani pericolosi in Italia?
No. Dal marzo 2009 l’Italia non ha più una lista di razze canine pericolose. L’Ordinanza del 3 marzo 2009, firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, ha eliminato l’allegato contenente l’elenco delle razze, motivando la scelta con argomentazioni scientifiche precise.
Il testo dell’ordinanza afferma che la precedente lista «non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci».

Non aspettare l’emergenza!
Compara TUTTE le 25 assicurazioni per cani che abbiamo analizzato, recensito e classificato nel comparatore:
L’ordinanza attualmente in vigore — la n. 6 agosto 2013, prorogata più volte fino all’Ordinanza 27 luglio 2021 — non contiene alcun elenco di razze e si applica a tutti i cani indipendentemente dalla razza o dalla taglia.
Assicurazioni per cani e razze pericolose
Hai un cane considerato pericoloso e cerchi una polizza assicurativa che lo accetti e che non abbia limiti di alcun tipo?
Visita la pagina delle polizze che accettano razze pericolose per scoprire quali assicurazioni italiane possono fare al caso tuo!
La storia della lista: dall’ordinanza Sirchia all’abolizione del 2009
Per comprendere l’attuale quadro normativo è utile ripercorrere le tappe che hanno portato prima alla creazione e poi all’abolizione della “lista nera” delle razze canine.
Le ordinanze Sirchia e Storace (2003-2005)
La prima lista di razze canine pericolose è stata introdotta nel 2003 con un’ordinanza del Ministro della Salute Girolamo Sirchia. L’elenco è stato poi confermato dall’Ordinanza del Ministro Storace del 3 ottobre 2005.
Un episodio significativo riguarda il Mastino napoletano, inizialmente incluso nella lista e poi rimosso il 2 dicembre 2005 a seguito delle proteste degli allevatori italiani. Una curiosità che non passò inosservata: dopo la modifica, tutte le razze rimaste nella lista erano di origine non italiana.
L’ordinanza Turco e le 17 razze (2006)
Il provvedimento più noto è l’Ordinanza del Ministro Livia Turco del 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, con validità annuale. Oltre a confermare l’elenco di 17 razze considerate pericolose, l’ordinanza introduceva per la prima volta il divieto di interventi chirurgici estetici sui cani: taglio delle orecchie, della coda e recisione delle corde vocali.
Per i proprietari delle razze elencate scattavano obblighi più stringenti rispetto agli altri cani: museruola e guinzaglio obbligatori in tutti i luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto, oltre alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile.
Perché la lista è stata abolita
La lista ha ricevuto critiche dure e trasversali fin dalla sua prima pubblicazione.
L’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ha sottolineato «l’inconsistenza scientifica di una lista di tipi canini a rischio di aggressività», precisando che le radici di una potenziale pericolosità vanno ricercate nel rapporto tra l’uomo e il cane, non nella genetica di razza.
L’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) è stata altrettanto netta: «la correlazione fra alcune razze canine e la pericolosità è scientificamente infondata».
Lo stesso Ministro delle Politiche Agricole Paolo De Castro ha rilevato che l’elenco non corrispondeva al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità.
La lista conteneva inoltre errori oggettivi: il “Perro da canapo majoero” non è mai esistito come razza (probabile errore per il Perro de Ganado Majorero, razza pressoché estinta), mentre il Rafeiro do Alentejo non aveva alcun esemplare registrato in Italia dal 2003 al 2008.
Nel 2007 la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato all’unanimità una risoluzione che vincolava il governo a superare il criterio delle razze e a puntare sulla responsabilizzazione dei proprietari. La stessa Sottosegretario Martini sintetizzò efficacemente il nuovo approccio: «Anche un barboncino può mordere se spinto a farlo».
Quali razze erano nella lista dei cani pericolosi?
L’elenco che segue è un dato storico: queste razze comparivano nell’allegato all’Ordinanza del 12 dicembre 2006 come “razze a rischio di aggressività”, insieme ai loro incroci. Questo elenco non è più in vigore dal 2009 e non ha alcun valore normativo attuale.
- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell’Anatolia
- Cane da pastore dell’Asia Centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra da Estrela
- Dogo Argentino
- Fila Brazileiro
- Perro da canapo majorero
- Perro da presa canario
- Perro da presa Mallorquin
- Pit bull
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do Alentejo
- Rottweiler
- Tosa inu
È importante ribadire che oggi nessuna di queste razze è soggetta a restrizioni specifiche. Ogni cane, indipendentemente dalla razza, è sottoposto agli stessi obblighi previsti dalla normativa vigente.
Cosa prevede la normativa attuale
L’ordinanza in vigore non distingue tra razze. Gli obblighi si applicano a tutti i proprietari e detentori di cani sul territorio italiano.
Obblighi per tutti i proprietari di cani
Il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale. Ecco cosa prevede la legge.
Guinzaglio: obbligatorio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, con una lunghezza massima di 1,50 metri. L’unica eccezione sono le aree cani individuate dai Comuni.
Museruola: va portata sempre con sé (rigida o morbida), pronta per essere applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, oppure su richiesta delle autorità competenti.
Raccolta feci: chi conduce un cane in ambito urbano ha l’obbligo di raccoglierne le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta.
Il proprietario deve inoltre affidare il cane solo a persone in grado di gestirlo e informarsi adeguatamente sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale.
Il registro dei cani morsicatori e a rischio elevato
I Servizi Veterinari delle ASL gestiscono un registro aggiornato dei cani che presentano problemi comportamentali o che hanno provocato morsicature o aggressioni.
A seguito di una morsicatura o di un’aggressione, i Servizi Veterinari attivano un percorso di accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. Se rilevano un rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione necessarie, inclusa la possibilità di percorsi terapeutici comportamentali con medici veterinari esperti.
Per i proprietari di cani iscritti nel registro scattano obblighi aggiuntivi:
- stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi
- applicazione contestuale di guinzaglio e museruola (non basta più portare la museruola al seguito) in tutte le aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico
Il patentino per i proprietari
La normativa prevede percorsi formativi per i proprietari di cani, al termine dei quali viene rilasciato un attestato comunemente chiamato “patentino”.
Questi corsi sono organizzati dai Comuni congiuntamente con le ASL, in collaborazione con gli Ordini dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria e le associazioni di protezione degli animali. Le spese sono a carico del proprietario.
Il patentino non è obbligatorio per tutti: sono i Comuni, in collaborazione con i Servizi Veterinari e sulla base dell’anagrafe canina regionale, a decidere quali proprietari hanno l’obbligo di frequentare i percorsi formativi. Il veterinario libero professionista può segnalare all’ASL i cani che necessitano di una valutazione comportamentale.
Sanzioni e responsabilità del proprietario
Responsabilità civile e penale
Il proprietario di un cane risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni che l’animale arreca a persone, altri animali o cose. Questa responsabilità è un principio consolidato nel diritto italiano, riconducibile all’articolo 2052 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da animali.
Anche chi detiene temporaneamente un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo: l’obbligo non riguarda solo il proprietario, ma qualsiasi persona che, a qualsiasi titolo, accetti di custodirlo.
Assicurazione RC per cani
L’assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi è obbligatoria esclusivamente per i cani iscritti nel registro dei morsicatori e a rischio elevato gestito dalle ASL. Per tutti gli altri cani, la polizza è facoltativa ma resta una scelta raccomandata, soprattutto per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento.
Cosa è vietato fare
La normativa prevede una serie di divieti chiari, la cui violazione configura maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale.
Addestramento e selezione: è vietato addestrare cani per esaltarne l’aggressività, così come eseguire operazioni di selezione o incrocio con lo scopo di svilupparla. Il doping è ugualmente proibito.
Interventi chirurgici: sono vietati gli interventi destinati a modificare la morfologia del cane senza finalità curative. In particolare: la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie, l’estirpazione delle unghie e dei denti, il taglio della coda. Questi interventi sono consentiti solo quando un medico veterinario li ritiene necessari nell’interesse della salute dell’animale.
Collari elettrici: l’uso di collari o altri dispositivi che provocano scosse o impulsi elettrici è considerato maltrattamento ai sensi della legge 189/2004. La Corte di Cassazione (sentenza n. 15061/2007) ha definito il collare elettrico un «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza».
È inoltre vietata la vendita, l’esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici vietati.
FAQ (Domande Frequenti)
Non esiste una classificazione ufficiale di pericolosità per razza. La scienza veterinaria ha confermato che l’aggressività di un cane dipende dall’educazione ricevuta, dalla gestione del proprietario e dal contesto in cui vive, non dalla razza di appartenenza. Per questo motivo la “lista nera” è stata abolita nel 2009.
L’assicurazione RC è obbligatoria solo per i cani iscritti nel registro ASL dei morsicatori o dei cani con rischio elevato. Per tutti gli altri cani la polizza è facoltativa, ma rappresenta una tutela importante per il proprietario in caso di danni a terzi.
I Servizi Veterinari dell’ASL attivano un percorso di accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario. Il cane può essere iscritto nel registro dei morsicatori, con conseguenti obblighi aggiuntivi (polizza RC obbligatoria, guinzaglio e museruola contestuali). Il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni.
Il patentino non è obbligatorio per tutti i proprietari. Sono i Comuni, in collaborazione con i Servizi Veterinari, a decidere chi deve frequentare i percorsi formativi. Il veterinario libero professionista può segnalare all’ASL i cani che necessitano di una valutazione comportamentale, e in quei casi il proprietario può essere indirizzato al corso.
Sì, con le stesse regole valide per qualsiasi altro cane: guinzaglio non superiore a 1,50 metri e museruola al seguito, pronta per essere applicata in caso di necessità. Dal 2009 non esistono restrizioni specifiche per razza in Italia.

